(la potenza non può essere superiore a 200 kW) e/o è entrato in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (1 marzo 2020)
✓ i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
✓ l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
✓ l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
✓ nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT
✓ nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.