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TESSERA ELETTORALE


Con l'entrata in vigore del DPR 08/09/2000 N.299 e successive modifiche è stato sostituito il vecchio certificato elettorale con la Tessera Elettorale personale che permette, unitamente ad un documento di identità valido, di esercitare il diritto di voto.
Viene rilasciato ad ogni cittadino che risulta iscritto negli elenchi elettorali e contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed è contrassegnata da un numero.

Duplicato di tessera elettorale:
In caso di smarrimento o furto della tessera elettorale, può essere rilasciato un duplicato della stessa, su domanda dell'interessato. Il duplicato ha la stessa funzione della tessera originale.

In caso di deterioramento, risultando quindi inutilizzabile, è possibile richiederne un duplicato, previa domanda e consegna dell'originale.

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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
in vigore dal 9 maggio 2012
Articolo 5 del D.L. 9/2/2012 n° 5 convertito in L. 4/4/2012 n° 35


dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme sul "cambio di residenza in tempo reale"
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  • direttamente all'ufficio anagrafe (negli orari di apertura al pubblico)

  • per raccomandata, indirizzata a: Comune di Accadia, Ufficio Anagrafe, Via Roma,1 -71021 ACCADIA (FG).

  • per fax al numero 0881.987126

  • per via telematica (all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.accadia.fg.it ).

Quest'ultima possibilità (per via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla consegna della dichiarazione deve essere presentato in visione il contratto di affitto o il rogito e deve essere allegata copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

MODELLI

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'edit f2(ALLEGATO A)
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' edit f2(ALLEGATO B)

PROSIEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
______________________________
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per lapartecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.


AGGIORNAMENTO DELLA RESIDENZA SULLA PATENTE DI GUIDA:


pdf iconaModulo per richiesta di aggiornamento residenza sulla patente.

 RILASCIO PASSAPORTO


Il passaporto viene rilasciato a tutti i cittadini italiani (non sottoposti a misure restrittive da parte delle Autorità competenti) di qualsiasi età (pertanto anche ai neonati).

Come da circolare 559/A/1/ORG/DIP.GP/2, dal 10/03/2010 la Questura rilascia il passaporto elettronico con l’acquisizione delle impronte digitali (obbligatorie a partire dai 12 anni).
Per l’acquisizione delle impronte digitali è necessario fissare un appuntamento tramite il sistema informatico dell’ ”Agenda Passaporto”.
I richiedenti che hanno la possibilità di collegarsi ad Internet dalla propria abitazione, possono registrarsi e fissare personalmente l’appuntamento presso la sede della Questura di Foggia sul sito

polizia di stato logo1https://www.passaportonline.poliziadistato.it

Per chi non ha possibilità di collegarsi ad Internet, provvederà l’Ufficio Demografico a fissare l’appuntamento.
In fase di conferma dell’appuntamento, dopo aver inserito in via telematica i propri dati, viene automaticamente stampata la richiesta del passaporto e l’elenco dei documenti necessari per il rilascio che sono :

  • N. 2 fotografie identiche e recenti formato tessera su sfondo chiaro, con colori neutri-con occhi aperti e senza riflessi, stampate su carta fotografica di qualità, senza copricapo eccetto che per motivi religiosi;
  • N. 1 contrassegno telematico da € 73,50 (da acquistare in tabaccheria) SOLO per il primo rilascio (introdotto dal 24/6/2014 con D.L. n. 66 del 24/04/2014). Contestualmente è abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario di € 40,29 quindi chi ha già un passaporto in corso di validità e deve andare all'estero non deve pagare la tassa annuale.
  • Ricevuta del versamento di € 42,50 da effettuarsi all’Ufficio Postale sul c/c n.67422808 intestato a MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-DIPARTIMENTO TESORO con la causale “Importo rilascio passaporto elettronico”
  • Restituzione eventuale passaporto scaduto che deve essere restituito alla Questura per l’annullamento (se smarrito o rubato, produrre copia della denuncia presentata ai Carabinieri);
  • Originale e fotocopia documento di identità.

Nel caso ci siano figli minorenni, è indispensabile la firma dell’altro genitore quale assenso al rilascio del passaporto al coniuge richiedente.

In mancanza dell’assenso di un genitore, è necessario il nulla-osta del Giudice Tutelare. Resta comunque facoltà della Questura richiedere – qualora lo ritenesse necessario – il nulla-osta del Giudice Tutelare.

AttenzioneIMPORTANTEAttenzione
per adeguamento alla normativa europea, con l’approvazione del DL 135/2009 a decorrere dal 25.11.2009 è obbligatorio il rilascio del passaporto individuale e non è più permessa l’iscrizione dei figli sui passaporti dei genitori.

I passaporti dei minori avranno una validità differenziata :

  • 3 anni per i minori da 0 a 3 anni
  • 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni.

Come da circolare del 02.08.2010 consultabile sul sito della Polizia di Stato, per i minori di anni 14 l’uso del passaporto individuale è subordinato alla condizione che viaggino con entrambi o uno dei genitori (menzionati a pag. 5 del nuovo passaporto).
Se il minore di anni 14 viaggia con altra persona è necessario una dichiarazione di accompagno da parte dei genitori – con firme autenticate - che resta agli atti della Questura, la quale provvederà a rilasciare un modelle unificato che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità

Per il ritiro del passaporto prendere accordi con la QAuestura dove si sono rilevate le impronte digitali;
AL MOMENTO DEL RITIRO SI PREGA DI CONTROLLARE L’ESATTEZZA DEI DATI RIPORTATI SUL PASSAPORTO

 

Stati UnitiPER COLORO CHE INTENDANO RECARSI NEGLI STATI UNITI SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SOTTORIPORTATE!

L’Italia è un paese facente parte del “Visa Waiver Program” (consultare sito internet per maggiori informazioni), e pertanto per chi transita o si reca negli Stati Uniti
d’America – per un periodo non superiore a 90 giorni – non è necessario il visto purchè :

  1. sia in possesso di un passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato ENTRO IL 25 ottobre 2005.
  2. sia in possesso di un passaporto a lettura ottica con foto digitale rilasciato ENTRO IL 26 ottobre2006;
  3. sia in possesso del nuovo passaporto elettronico emesso DOPO IL 26 ottobre 2006.

I FIGLI MINORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN PASSAPORTO PERSONALE (non è ammessa l’iscrizione sul passaporto dei genitori).

Chi è intenzionato a recarsi negli Stati Uniti (per turismo o per lavoro per un periodo non superiore a tre mesi) e non è in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) deve farsi rilasciare un normale visto d’ingresso dai Consolati degli Stati Uniti (per informazioni aggiornate consultare il sito

US Department Logohttp://italy.usembassy.gov/visa.html

oppure il sito della Polizia di Stato

polizia di stato logo1http://www.poliziastato.it

E’ OBBLIGATORIA DAL 12.01.2009 L’AUTORIZZAZIONE ESTA (Electronic System for Travel Authorization) prima di partire per gli Stati Uniti sul sito internet :

estahttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/

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