path290 Path_6185.png path13384

Demografici

Visite: 5572

Responsabile: dott. Maurizio GUADAGNO
Referente: Davide FAVALE
Indirizzo: Via Roma n. 1 - 71021 Accadia (FG)
Telefono:  0881/981012 (interno 2)
Fax: 0881/987126
Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  CERTIFICATI    

Sono i certificati rilasciati ai residenti, in marca da bollo o in carta libera solo se l’uso per il quale viene richiesto il certificato rientra tra quelli esenti da imposta. I certificati sono:
  • di residenza;
  • di stato di famiglia;
  • di stato libero;
  • di cittadinanza;
  • esistenza in vita;
  • godimento dei diritti politici.

Tutti i certificati possono essere sostituiti dall' autocertificazione. I certificati anagrafici hanno validità  di sei mesi dalla data del rilascio; se allo scadere dei sei mesi le informazioni in essi contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso. I certificati contenenti dati non soggetti a modificazioni hanno validità  illimitata.

MODALITA' TEMPI E COSTI
Può farne richiesta chiunque ne abbia interesse esibendo un documento di identità  valido e conosca i dati anagrafici della persona cui si riferisce il certificato, il rilascio è generalmente immediato.
Il certificato in carta semplice costa € 0,26, quello in marca da bollo costa € 0,52 oltre al costo della marca da bollo di € 16,00.
 
  AUTOCERTIFICAZIONE   

L'autocertificazione consiste in una dichiarazione fatta dall'interessato che sostituisce a tutti gli effetti e a titolo definitivo i certificati sopra riportati. La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dall' interessato e la firma non deve essere autenticata, neppure quando rivolta a soggetti privati. Chi riceve l'autocertificazione può effettuare controlli sulla veridicità  del contenuto della stessa e qualora emergessero dati non corrispondenti a verità il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti.
L'autocertificazione può essere effettuata da chiunque sia maggiorenne a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni e imprese che gestiscono servizi pubblici (Telecom, Enel, ecc.); anche i privati possono accettarla ma non sono obbligati.
L'autocertificazione può essere utilizzata anche per:
  • titolo di studio e qualifica professionale;
  • situazione reddituale ed economica;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità  di pensionato, studente, casalinga, legale rappresentante, tutore, ecc.;
  • di non aver riportato condanne penali;
  • posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • iscrizione in albi o elenchi delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che secondo la Legge le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere i documenti che sono in loro possesso; la validità  dell' autocertificazione è uguale a quella dei certificati che sostituisce; la mancata accettazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, delle autocertificazioni costituisce violazione di dovere d'ufficio.

MODALITA' TEMPI E COSTI
Esistono moduli prestampati presso gli uffici della Pubblica Amministrazione; in ogni caso basta un normale foglio di carta sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e la dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta.
L'autocertificazione è gratuita; se è contestuale ad un'istanza il costo sarà  quello dell' istanza stessa.
 
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO  

Consiste in una libera dichiarazione con cui il cittadino, maggiorenne, può dichiarare, sotto la propria responsabilità , di essere a conoscenza di fatti, stati e qualità  che lo riguardano o che riguardano altre persone di cui egli abbia diretta conoscenza, da rendere a favore di Pubbliche Amministrazione o di imprese di gestione di pubblici servizi (Telecom, Enel, ecc.).
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia del documento di identità  del sottoscrittore; può essere autenticata solo se diretta ad un privato, oppure quando viene presentata ad organi della Pubblica Amministrazione, nonchè a gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
MODALITA' TEMPI E COSTI
Esistono moduli predisposti presso gli uffici della Pubblica Amministrazione; in ogni caso basta un normale foglio di carta sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e ciò che si deve dichiarare.
L'autentica della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio costa € 0,26, quella in marca da bollo costa € 0,52 oltre al costo della marca da bollo, di € 16,00.
 
  AUTENTICAZIONI DI FIRME, COPIE CONFORMI E LEGALIZZAZIONI DI FOTOGRAFIE  

L’autenticazione della firma È l’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che la sottoscrizione di un documento È stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l’identitÀ della persona che appone la propria firma. Colui che firma deve essere in grado di intendere e di volere ed in possesso di un documento di identità valido. E’ un servizio rivolto ai cittadini residenti e non, esclusivamente per atti da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione per i quali È espressamente prevista l’autenticazione.
L’autenticazione delle copie di atti È l’attestazione da parte di un Pubblico Ufficiale che le stesse sono conformi all’originale. Non possono essere fatte copie autentiche da documenti diversi dagli originali.
La legalizzazione delle fotografie È l’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che la foto riproduce l’immagine della persona che ha davanti della quale ha prima verificato l’identitÀ.
MODALITA’ TEMPI E COSTI
La persona interessata deve presentarsi sempre munita di documento di riconoscimento valido e con:
- per autenticare la firma: l’istanza o la dichiarazione da sottoscrivere;
- per autenticare una copia: documento originale e fotocopia da autenticare;
- per legalizzare una fotografia: una foto formato tessera.
La legalizzazione di fotografia costa € 0,26; l’autenticazione di sottoscrizione o di copie costa € 0,26, quella in marca da bollo costa € 0,52 oltre al costo della marca da bollo, acquistabile presso l’ufficio comunale, di € 16,00.
 
RACCOLTA FIRME A DOMICILIO

E’ un servizio erogato a favore di coloro che, a causa di infermitÀ fisica, temporanea o permanente, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso gli Uffici Comunali per l’autenticazione delle sottoscrizioni o per la richiesta di rilascio della carta d’identitÀ.L’interessato, o i famigliari dello stesso, possono avvalersi dell’intervento a domicilio, inviando apposita istanza menzionando le cause dell’impedimento.
Il servizio È gratuito.
 
  CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  

cieVai alla sezione dedicata
 
  PASSAPORTO  

PassaportoitalianoVai alla sezione dedicata
 
 
  CERTIFICATO DI ESPATRIO PER MINORI  
E’ un documento di riconoscimento personale per i minori di 15 anni, valido per 5 anni (o comunque fino al compimento del 15° anno).
MODALITA’ TEMPI E COSTI
I genitori del minore devono presentarsi allo sportello anagrafe muniti di una fotografia del minore, e i loro documenti di riconoscimento.
Il rilascio È gratuito.
L’Ufficio anagrafe provvederÀ a inoltrare la pratica alla Questura di Bergamo; È comunque possibile rivolgersi direttamente alla Questura - Ufficio Passaporti (Via Noli n.1 tel. n. 035/276111).
I tempi di riconsegna dalla Questura al Comune, sono di circa 30/40 giorni dalla data di trasmissione.
 
  TRASFERIMENTO DI RESIDENZA  

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per trasferimento di residenza da un altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato dimorante nella nuova abitazione, entro 20 giorni dal trasferimento, che si deve presentare all’ufficio anagrafe munito di:
  • carta d’identità valida;
  • codice fiscale;
  • patente di guida (per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla stessa);
  • numeri di targa di auto, moto, ecc. (per l’aggiornamento dell’indirizzo sui libretti di circolazione) di ogni componente della famiglia;
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini stranieri extracomunitari devono presentare inoltre:
se provenienti dall’estero:
  • passaporto valido;
  • permesso di soggiorno oppure: ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno, contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione, nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura;
  • oppure: nel caso di ricongiungimento familiare, il visto d’ingresso, la ricevuta di richiesta del permesso di lavoro, il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura;
  • certificazioni comprovanti il loro stato civile e la composizione della loro famiglia.

Se provenienti da altro Comune d’Italia:

  • passaporto valido;
  • permesso di soggiorno oppure: ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, certificato di residenza del Comune di provenienza, fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
CITTADINI COMUNITARI
Il Decreto Legislativo n. 30 del 06/02/2007 ha introdotto rilevanti novità per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari nello Stato.
I cittadini comunitari che intendono soggiornare nel nostro Paese per un periodo superiore a tre mesi devono iscriversi presso l’anagrafe del Comune in cui abitualmente dimorano.
I cittadini dell’Unione Europea con provenienza dall’estero, al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe, richiedono anche il rilascio dall’attestazione di regolaritÀ di soggiorno.
I requisiti per ottenere il rilascio dell’attestazione suddetta sono:
  • essere lavoratore autonomo o subordinato;
  • essere studente iscritto presso un Istituto pubblico e privato riconosciuto e aver stipulato un’assicurazione che copra i rischi inerenti la salute;
  • essere in possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno e aver stipulato un’assicurazione che copra i rischi inerenti la salute;
  • essere familiare di un cittadino comunitario regolarmente soggiornante.

A seconda del requisito vantato gli operatori dell’ufficio anagrafe comunicheranno l’elenco dei documenti da produrre a corredo della richiesta su indicata.
I cittadino dell’Unione Europea con provenienza da altro Comune italiano devono esibire l’attestazione di regolaritÀ di soggiorno già in possesso.

Nel caso venga richiesta la residenza presso un nucleo familiare esistente, il richiedente deve presentarsi allo sportello con la persona intestataria della scheda di famiglia, che dovrÀ sottoscrivere la dichiarazione di accettazione nel proprio nucleo familiare.
Entro 20 giorni dalla richiesta di trasferimento di residenza l’agente di Polizia Municipale provvederÀ, su segnalazione dell’ufficio anagrafe, ad effettuare un sopralluogo presso l’abitazione dichiarata al fine di verificare la presenza stabile dei nuovi residenti.
Quando la pratica di residenza sarà definita, l’Ufficio comunicherà agli interessati la possibilità di richiedere certificazioni (certificato di residenza, certificato di stato di famiglia) comprovanti la nuova residenza.
Dalla data della richiesta di iscrizione anagrafica (data di decorrenza della pratica immigratoria) È possibile comprovare la residenza e lo stato di famiglia mediante autocertificazione purchÈ da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione (richiesta allacciamento luce presso l’ENEL, scelta del medico curante presso l’A.S.L.).
Per l’aggiornamento della patente di guida e dei libretti di circolazione, provvederÀ direttamente l’ufficio anagrafe (entro e non oltre tre mesi dalla richiesta di residenza) che rilascerÀ all’interessato una ricevuta da conservare unitamente alla patente fino al ricevimento presso la propria abitazione di adesivi indicanti il nuovo indirizzo inviati direttamente dalla Motorizzazione Civile di Roma.
Ricordiamo che la mancata variazione di residenza sulla patente o sulla carta di circolazione comporta violazione del Codice della Strada con relativa sanzione pecuniaria.
 
  VARIAZIONE DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE  

I cittadini che trasferiscono la loro residenza ad un altro indirizzo, devono dichiararlo, entro 20 giorni, presentandosi all’Ufficio Anagrafe muniti di:
  • carta d’identità;
  • patente di guida (per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla stessa);
  • numeri di targa di auto, moto, ecc. (per l’aggiornamento dell’indirizzo sui libretti di circolazione)di ogni componente della famiglia.
Nel caso venga richiesta la variazione di indirizzo presso un nucleo familiare esistente, il richiedente deve presentarsi allo sportello con la persona intestataria della scheda di famiglia, che dovrÀ sottoscrivere la dichiarazione di accettazione nel proprio nucleo familiare.
Entro 20 giorni dalla richiesta di variazione l’agente di Polizia Municipale provvederÀ, su segnalazione dell’ufficio anagrafe, ad effettuare un sopralluogo presso l’abitazione dichiarata al fine di verificare la presenza stabile dei richiedenti.
Quando la pratica di variazione sarÀ definita, l’Ufficio comunicherÀ agli interessati la possibilitÀ di richiedere certificazioni (certificato di residenza, certificato di stato di famiglia) comprovanti il nuovo indirizzo.
Dalla data della richiesta di variazione È possibile comprovare il nuovo indirizzo mediante autocertificazione purchÈ da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione (richiesta allacciamento luce presso l’ENEL, scelta del medico curante presso l’A.S.L.).
Per l’aggiornamento della patente di guida e dei libretti di circolazione, provvederÀ direttamente l’ufficio anagrafe (entro e non oltre tre mesi dalla richiesta di variazione) che rilascerÀ all’interessato una ricevuta da conservare unitamente alla patente fino al ricevimento presso la propria abitazione di adesivi indicanti il nuovo indirizzo inviati direttamente dalla Motorizzazione Civile di Roma.
Ricordiamo che la mancata variazione di indirizzo sulla patente o sulla carta di circolazione comporta violazione del Codice della Strada con relativa sanzione pecuniaria.
Torna su