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Voto assistito per elettori non autosuffi...
Voto assistito per elettori non autosufficienti
per gli elettori che
possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore
della propria famiglia
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ELEZIONI REGIONALI 2025
Descrizione
A norma dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41, secondo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 citati, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016.
Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che può essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, soltanto dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.
Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Pertanto, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica verrà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.
Vengono inoltre ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
Pagina aggiornata il 27/10/2025 12:47
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